1. Il comparto scuola è articolato, anche ai fini della contrattazione collettiva, nelle seguenti aree autonome:
a) area della funzione docente;
b) area della funzione dirigente;
c) area della funzione ispettiva tecnica;
d) area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.
2. L'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è abrogato.